Condizioni Generali
Condizioni Generali / Pacchetto turistico
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore all’agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51-novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
f) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
g) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
h) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
i) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
b) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
b.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
b.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
b.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
b.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
4.2 Sono esclusi dalla nozione di pacchetto turistico disciplinato dalle presenti condizioni generali di contratto i pacchetti turistici i cui servizi si svolgono entro l’arco di 24 ore, ad eccezione dei pacchetti che, seppur entro le 24 ore, includono un servizio di pernottamento.
4.3. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: - la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; - i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; - nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; - l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; - i pasti forniti; - le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; - i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; - la lingua in cui sono prestati i servizi; - se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
6. PROPOSTA DI ACQUISTO – PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti dall’art. 45, comma 1, lett. h) D.Lgs. 206/2005, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su altro supporto durevole.
6.4 Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore, anche presso il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibile e comunque riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamene ad eventuali altri documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali di identità.
6.7 eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto, pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità in cui, a titolo di mera cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della relativa prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere versato l’intero corrispettivo.
7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o email, presso il venditore o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’organizzatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione, su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica il successivo articolo 9.2. in caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; b) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZAZIONE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2 Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole, specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo o di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto ad informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto termine, nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto ed il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente articolo 9.2, l’organizzatore deve rimborsare, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Codice del Turismo.
9.5 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto medesimo ed in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di penali variabili a seconda del momento in cui il viaggiatore esercita il diritto di recesso rispetto alla data prevista per la partenza. In particolare:
- in caso di recesso esercitato fino a 30 giorni prima della data prevista per la partenza il viaggiatore dovrà versare una penale pari al 10% del prezzo del pacchetto;
- in caso di recesso esercitato da 29 a 15 giorni prima della data prevista per la partenza il viaggiatore dovrà versare una penale pari al 50% del prezzo del pacchetto;
- in caso di recesso esercitato da 14 a 7 giorni prima della data prevista per la partenza il viaggiatore dovrà versare una penale pari al 70% del prezzo del pacchetto;
- in caso di recesso esercitato da 6 a 1 giorno prima della data prevista per la partenza ovvero in caso di no-show il viaggiatore dovrà versare una penale pari al 100% del prezzo del pacchetto.
10.2 Le penali sopra indicate potranno essere direttamente trattenute dal corrispettivo che viene restituito al viaggiatore.
10.3 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette penali di recesso da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.4 Le penali di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il recesso, ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare.
10.5 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45, comma 1, lett. h) D.Lgs 206/2005), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita del pacchetto turistico entro un periodo di 5 giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
10.6 L’eventuale recesso del viaggiatore determinato da situazioni relative all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 sarà trattato secondo la normativa emergenziale applicabile.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso di esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate e di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione di prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al precedente comma 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta, si applica l’articolo 15.5 che segue.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano gli articoli 15.6 e 15.7 che seguono.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione. I costi di cessione potrebbero includere, ad esempio, l’acquisto di nuovi titoli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al momento della richiesta di cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 I viaggiatori provvederanno, se richiesto, a presentare sia al momento della prenotazione sia successivamente, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, documenti di identità validi.
13.2 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.3 I viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.4 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.5 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
14.1 La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice del Turismo, l’organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 16 che segue.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi dell’articolo 13.2 che precede, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi dell’articolo 15.2 che precede, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo articolo 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 15.7 che precede, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
18.1 Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
19.1 Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
19.2 I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
20.1 L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 Codice del Turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SPECIFICHE MODALITA’ DI VIAGGIO SUL TRENO STORICO
22.1 Nei pacchetti è sempre incluso il servizio di viaggio sul treno storico denominato “Il Treno di Dante”. In relazione a tale servizio si applicano le seguenti modalità.
22.2 Il viaggio con il treno storico si effettua con qualsiasi condizione meteo.
22.3 Gli orari di partenza sono tassativi, imposti dal gestore della rete ferroviaria e devono essere rispettarli. Il venditore e l’organizzatore non saranno quindi considerati responsabili nel caso in cui i passeggeri, presentandosi in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, non riescano ad usufruire del servizio.
22.4 Il venditore e l’organizzatore non rispondono di eventuali sostituzioni, per causa tecniche ovvero di forza maggiore, della locomotiva storica con altro mezzo non avente natura storica. Tali eventuali sostituzioni dipenderanno in via esclusiva dalle decisioni della Fondazione FS Italiane e/o di Trenitalia che gestiscono la linea ferroviaria ed il servizio di trasporto. In tale ipotesi, il viaggiatore non ha diritto ad alcun rimborso sul prezzo.
22.5 Non è previsto alcun limite relativamente al bagaglio che il viaggiatore può portare con sé nel viaggio sul treno storico. Il viaggiatore è responsabile delle operazioni di carico e scarico dei propri bagagli e della relativa custodia. Sarà inoltre considerato esclusivo responsabile per eventuali danni determinati dai propri bagagli a cose e persone, incluso il personale impiegato sul treno storico. L’organizzatore e il venditore non rispondono in alcun caso di eventuali danni e/o smarrimenti di bagagli e/o altri oggetti dei viaggiatori.
22.6 Nel caso in cui il viaggiatore abbia con bicicletta (o altri bagagli di dimensione non compatibile con lo stivaggio nel vagone passeggeri) al seguito, quest’ultima dovrà essere stivata nell’apposito vagone. Le relative operazioni di carico e scarico saranno a carico del viaggiatore. Il viaggiatore sarà responsabile della propria bicicletta e degli eventuali danni dalla stessa causati ad altre biciclette e/o a cose e persone, incluso il personale impiegato sul treno storico. L’organizzatore e il venditore non rispondono in alcun caso di eventuali danni e/o smarrimenti e/o furti di biciclette.
22.7 Sul treno storico è ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia. In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori il proprietario dell’animale, su indicazione del personale di bordo, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile. Per il trasporto dei cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il possesso di museruola e guinzaglio e del certificato di iscrizione all’anagrafe canina che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale/assistente di bordo, nonché al momento dell’acquisto del biglietto ove previsto. L’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente prodotti dall’animale stesso a cose e/o persone, incluso il personale impiegato sul treno storico.
22.8 La particolare conformazione del treno storico e la mancanza di posti attrezzati rendono fisicamente impossibile l’accesso e il trasporto delle sedie a rotelle o di dispositivi simili.
22.9 Nel caso in cui il viaggiatore decida di non completare l’intera tratta de Il Treno di Dante e di scendere ad una delle fermate intermedie, avrà diritto al rimborso da parte de Il Treno di Dante della somma equivalente al biglietto per treno FS standard per raggiungere la destinazione finale de Il Treno di Dante. Per ottenere il rimborso il viaggiatore dovrà: (i) segnalare alle assistenti di bordo in tempo utile la scelta di scendere ad una tappa intermedia; (ii) richiedere alle assistenti di bordo l'informativa riportante tutti i passaggi da seguire per avviare la richiesta di rimborso; (iii) seguire i passaggi ivi indicati e fornire i dati richiesti. Qualsiasi errore nel seguire i passaggi o qualsiasi errata comunicazione di dati saranno esclusivamente a carico del viaggiatore. Il viaggiatore dovrà procedere in via autonoma all’acquisto di eventuali biglietti ferroviari per proseguire e/o tornare indietro dalla località ove è sceso.
23. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
23.1 I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, di qualunque altro separato servizio turistico, ovvero di pacchetti turistici i cui servizi inclusi si svolgano entro 24 ore (ad eccezione di quelli che includono il servizio di pernottamento) non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico ai sensi di quanto previsto dal Codice del Turismo e pertanto non godono delle tutele ivi previste. Agli stessi si applicheranno quindi le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza de professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
24. AUTODICHIARAZIONE COVID-19.
24.1 Accettando le presenti condizioni generali di contratto, il viaggiatore, ai fini del godimento dei servizi inclusi nel pacchetto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze legali, anche sotto il profilo penale, previste in caso di dichiarazioni mendaci:
- di non essere attualmente positivo al virus COVID-19;
- di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario e/o della quarantena disciplinati dall’attuale normativa relativa al virus COVID-19;
- di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti al giorno in cui usufruirà del servizio, febbre oltre i 37,5 gradi, tosse, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale, congiuntivite, diarrea;
- di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti al giorno in cui usufruirà del servizio, contatti con persone affette da COVID-19;
- di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti al giorno in cui usufruirà del servizio, contatti con persone in quarantena;
- di non aver effettuato, nei 14 giorni precedenti al giorno in cui usufruirà del servizio, viaggi in aree considerate a rischio;
- di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti al giorno in cui usufruirà del servizio, contatti con persone provenienti da aree considerate a rischio;
- di rispettare le norme vigenti sulla distanza interpersonale, l’uso obbligatorio della mascherina a bordo del treno storico, a terra, nelle aree in cui è richiesto, nonché, se previsto, al momento in cui usufruirà dei servizi inclusi nel pacchetto.
Informativa per contratti di pacchetto turistico
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta da Il Treno di Dante s.r.l. è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Il Treno di Sante s.r.l. sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, Il Treno di Dante s.r.l. dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto.
Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.
11. Il Treno di Dante ha stipulato una polizza assicurativa RC con la Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni (numero polizza: 1/2572/319/178288354).
12. Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati.
Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. Il Treno di Dante s.r.l. ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con Fondo Vacanze Felici s.c.a.r.l.
13. I viaggiatori possono contattare Fondo Vacanze Felici s.c.a.r.l., con sede legale in Via Larga n. 6, Milano e con sede operativa in Corso Venezia n. 47, Milano, Tel 02-92979050, PEC fondovacanzefelici@pecspace.it o, se del caso, l’autorità competente (Ministero del Turismo, con sede in Via Marghera n. 2, 00185, Roma, Tel. +39.0667233872 email: dg-tu@beniculturali.it; pec: mbac-dg-tu@mailcert.beniculturali.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza de Il Treno di Dante s.r.l..
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale Gazzetta Ufficiale (D.LGS. 62/2018)
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Il Treno di Dante ha stipulato una polizza assicurativa RC con la Compagnia Assicurativa UnipolSai Assicurazioni (numero polizza: 1/2572/319/178288354).
Il Treno di Dante è autorizzato a svolgere l’attività di agenzia di viaggi / tour operator (pratica SUAP n. 1691/2020).
Il Treno di Dante ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con Fondo Vacanze Felici s.c.a.r.l., con sede legale in Via Larga n. 6, Milano e con sede operativa in Corso Venezia n. 47, Milano, Tel 02-92979050, PEC fondovacanzefelici@pecspace.it.